Il panorama della micromobilità urbana in Italia è arrivato a una svolta decisiva. Dopo l’introduzione del casco obbligatorio e del contrassegno identificativo (il cosiddetto “targhino”), dal 16 luglio 2026 entra ufficialmente in vigore l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i monopattini elettrici privati.
I fondamenti giuridici della nuova legge
L’obbligo assicurativo non è una misura isolata, ma si inserisce in un quadro normativo preciso che punta a equiparare i monopattini elettrici agli altri veicoli a motore per quanto riguarda la responsabilità civile.
I pilastri legali di questa riforma sono regolamentati da due riferimenti fondamentali:
- L’Art. 2054 del Codice Civile. È la norma cardine che disciplina la “circolazione dei veicoli”. Con le recenti riforme, questo principio viene esteso anche ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Significa che il conducente è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
- Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). Il Titolo X del CAP regolamenta l’assicurazione obbligatoria. Le polizze per i monopattini elettrici vengono classificate ufficialmente nel Ramo 10 (RC Auto obbligatoria). Di conseguenza, le compagnie assicurative hanno l’obbligo a contrarre (non possono rifiutarsi di assicurarvi) e le polizze dovranno essere registrate digitalmente sulla piattaforma della Motorizzazione e dell’ANIA, abbinandole in modo univoco al codice del vostro contrassegno (targhino del monopattino).
Attenzione alla polizza “Capofamiglia”
Le vecchie polizze sulla responsabilità civile della famiglia o della vita privata non sono più sufficienti per legge, poiché non consentono l’abbinamento telematico e univoco con il targhino del monopattino richiesto dalla nuova piattaforma ministeriale.
I massimali obbligatori di legge
Trattandosi di una vera e propria estensione della RC Auto nel Ramo 10, i legislatori hanno stabilito che i contratti assicurativi per i monopattini debbano garantire gli stessi identici massimali minimi di legge previsti per le automobili e i motocicli.
Non è possibile sottoscrivere polizze con coperture inferiori a queste soglie, pena la nullità del contratto ai fini dell’obbligo di legge.
- 6.450.000 € per i danni alle persone (per singolo sinistro)
- 1.300.000 € per i danni alle cose (per singolo sinistro)
Cosa si rischia se si circola senza assicurazione sul monopattino?
Chi circola a partire dal 16 luglio senza la regolare copertura RC rischia:
- Una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100€ a 400€.
- Il sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca.
- L’obbligo di risarcire interamente di tasca propria qualsiasi danno causato a terzi in caso di sinistro. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interverrebbe solo per risarcire il danneggiato, per poi rivalersi sul conducente non assicurato.
Se hai bisogno di supporto per la gestione delle pratiche del tuo monopattino elettrico (richiesta di contrassegno/’targhino’ e attivazione dell’assicurazione) saremo lieti di aiutarti!