Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 108/2026, che segnano un punto di svolta fondamentale nella gestione dei documenti d’identità per le pratiche automobilistiche e i servizi di firma digitale (FDR InfoCert e FEA).
La novità principale? La carta d’identità cartacea tradizionale viene progressivamente messa da parte, lasciando il posto esclusivo ai documenti elettronici e plastificati.
Atti di vendita stipulati dal 3 agosto 2026
Nelle pratiche automobilistiche l’acquisizione del documento d’identità è unica. Per questo motivo si applica il principio della regola più stringente: i requisiti più severi previsti per la Firma Elettronica Avanzata (FEA) si estendono automaticamente a tutta la pratica PRA.
Per tutti gli atti di vendita sottoscritti a partire dal 3 agosto 2026:
- La carta d’identità cartacea NON È AMMISSIBILE, né per l’atto PRA né per la FEA contestuale.
- Bisogna presentare agli Uffici esclusivamente CIE, Patente, Passaporto o altro documento elettronico-plastificato equipollente.
Il Documento Provvisorio Comunale Cartaceo
C’è un’eccezione importante per chi è in attesa del rilascio della CIE: il Documento Provvisorio Comunale Cartaceo (con validità massima di 6 mesi), rilasciato direttamente dal Comune, viene regolarmente ammesso per tutte le tipologie di pratiche e per la FEA.
Per le pratiche prive di natura negoziale (come i Duplicati del Documento Unico o le Radiazioni) la carta d’identità cartacea non scaduta resta ancora ammissibile e valida fino al 31 gennaio 2027.
Perché viene introdotta questa nuova normativa?
L’obiettivo principale è innalzare drasticamente i livelli di sicurezza nelle identificazioni digitali e nelle transazioni di beni mobili registrati.
I vecchi documenti cartacei presentano vulnerabilità in termini di usura, contraffazione e falsificazione.
Hai dubbi sul documento da presentare per la tua pratica? Contattaci o passa a trovarci in Agenzia per verificare insieme la documentazione!